martedì 14 dicembre 2010

Controllo sull'attuazione della Legge Regionale su "prevenzione dei rischi-smaltimento e bonifica amianto"

Vi riportiamo la legge reg. n°5 del 06.03.09 con evidenziati in rosso e grassetto i passi e le norme su cui intendiamo verificare l'operato degli enti e dei servizi responsabili per la nostra provincia



LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 06-03-2009
REGIONE LIGURIA

NORME PER LA PREVENZIONE DEI DANNI E DEI RISCHI DERIVANTI
DALLA PRESENZA DI AMIANTO, PER LE BONIFICHE E PER LO SMALTIMENTO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 5
del 18 marzo 2009

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga


la seguente legge regionale:
              
                

                    TITOLO I

       FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

                

              
            
ARTICOLO 1
(Obiettivi della legge)
1. La Regione, al fine di tutelare la salute della popolazione e 
l’ambiente ligure, promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di 
contributi, azioni di:
a) sorveglianza e bonifica volte alla rimozione dei materiali e manufatti 
contenenti amianto, al fine di concorrere alla progressiva eliminazione 
dell’esposizione della popolazione alle fibre di amianto;
b) prevenzione delle malattie conseguenti all’esposizione all’amianto;
c) sostegno nei confronti di coloro che sono affetti da malattie causate 
da amianto;
d) vigilanza, controllo e ricerca sanitaria, registrazione degli esposti 
ad amianto.
             ARTICOLO 2 
       (Funzioni regionali)
1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sottopone a revisione il Piano regionale di cui 
all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla 
cessazione dell’impiego dell’amianto), adottato con deliberazione del 
Consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 105 (Piano di protezione 
dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della 
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto di cui all’articolo 10 della legge 
27 marzo 1992, n. 257) e in particolare provvede a:
a) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di 
trasporto con presenza di amianto;
b) censimento dei siti estrattivi (cave) e di ogni altro impianto di 
lavorazione che estrae o lavora materiale che contiene amianto;
c) mappatura georeferenziata di quanto alle lettere a) e b) (scala non 
inferiore a 1:25000) e classificazione in relazione al livello di rischio 
rappresentato;
d) mappatura georeferenziata delle formazioni geologiche contenenti 
amianto, in conformità con la legge regionale 28 marzo 1989, n.7 (Formazione e 
diffusione della carta geologica con elementi di geomorfologia della Regione 
Liguria);
e) criteri per la definizione di un piano di smaltimento di materiali e 
manufatti contenenti amianto;
f) promozione, a livello centrale e decentrato, di iniziative di 
informazione e coinvolgimento della popolazione sulla problematica amianto, 
gestione della presenza, bonifica ed effetti sanitari.
2.  Alle azioni di cui al comma 1 provvedono i soggetti attuatori che 
saranno di volta in volta individuati dalla Giunta regionale con proprio 
provvedimento.
3. Nella revisione del Piano regionale, di cui al comma 1, devono, 
altresì, essere tenuti in considerazione elementi conoscitivi ed informativi 
prodotti dall’Istituto nazionale per la ricerca sul cancro – Istituto 
scientifico per lo Studio e la Cura dei Tumori (IST) tramite l’utilizzo dei 
dati, anche epidemiologici, raccolti ed elaborati dal Registro Mesoteliomi 
Maligni (REMM), che opera al suo interno.
             ARTICOLO 3 
(Commissione Regionale Amianto)
1. Per il raggiungimento dei propri fini, la Regione istituisce presso 
l’Assessorato alla Salute una Commissione con compiti di natura propositiva e 
di ricerca, in ambito sanitario, che svolge le seguenti funzioni:
a) verifica l’istituzione dei registri degli esposti e degli ex esposti a 
fibre di amianto e controlla la tenuta degli stessi;
b) monitora le patologie asbesto correlate; 
c) attiva la ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di 
rischio amianto;
d) valuta e propone progetti di ricerca;
e) promuove iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti alle 
patologie dell’asbesto e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili 
all’esposizione all’amianto;
f) promuove iniziative per i controlli sanitari.
              
             ARTICOLO 4 
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione di cui all’articolo 3 è costituita con decreto del 
Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura.
2. La Commissione è composta da:
a) cinque esperti designati dalla Giunta regionale di cui tre con 
comprovata esperienza nell’ambito delle patologie correlate alla esposizione 
all’amianto, uno con comprovata esperienza in materia ambientale, uno con 
comprovata esperienza in medicina legale;
b) un esperto designato congiuntamente dalle Direzioni generali delle 
Aziende sanitarie locali;
c) un esperto designato dal Dipartimento di Medicina Legale e del Lavoro 
dell’Università degli Studi di Genova individuato fra medici del lavoro, 
anatomo-patologi, clinici, igienisti industriali ed epidemiologi;
d) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del 
Lavoro (ANMIL);
e) un rappresentante delle associazioni esposti e vittime dell’amianto;
f) tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente 
rappresentative;
g) un esperto designato dal Consiglio delle Autonomie Locali;
h) un rappresentante dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente Ligure (ARPAL);
i) il Responsabile della Strutture che attua l’applicazione del Piano 
regionale di cui all’articolo 2;
j) un funzionario della Struttura di cui alla lettera i) che svolge anche 
funzioni di Segretario.
3. I componenti designati da Enti o organismi esterni alla Regione 
possono essere riconfermati per una sola volta.
4. Ai componenti la Commissione designati da enti o organismi esterni 
alla Regione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa 
regionale.
              
             ARTICOLO 5 
(Conferenza Regionale Amianto)
1. La Regione organizza, con cadenza biennale a partire dall’anno 
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza 
Regionale sull’Amianto.
2. Ad essa partecipa la Commissione di cui all’articolo 3 con funzioni 
propositive.
3. Le principali tematiche trattate hanno i seguenti oggetti:
a) stato di applicazione della vigente legislazione;
b) andamento della mappatura e delle azioni di bonifica;
c) andamento epidemiologico.
4. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare, 
al termine di ciascuna Conferenza, una specifica relazione sugli esiti della 
stessa.
5. I dati raccolti in sede di Conferenza sono trasmessi dalla 
Commissione, di cui all’articolo 3, alle Aziende sanitarie locali, 
all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
(INAIL) ed agli Istituti di Previdenza.
              
                 ARTICOLO 6 
(Azioni di informazione)
1. La Regione promuove ed attiva, di concerto con Province, Comuni, 
Comunità montane, iniziative di informazione dirette alla popolazione o a 
categorie di persone, relative alle problematiche amianto ed alle azioni di 
censimento, mappatura e bonifica.
2. La Regione, sulla base delle indicazioni pervenute dalla Commissione 
di cui all’articolo 3, promuove, nei confronti della popolazione e dei 
lavoratori esposti all’amianto, ulteriori azioni di informazione sulle 
patologie dell’amianto o asbesto correlabili, con la partecipazione dei medici 
di medicina generale e dei medici ospedalieri.
3. In analogia con le azioni di sensibilizzazione individuate ai commi 1 
e 2, l’Assessorato alla Salute collabora all’informazione pubblica circa le 
procedure e le modalità di svolgimento delle azioni di bonifica dalla presenza 
di amianto.
              
                

                  TITOLO II

AZIONI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

               

           ARTICOLO 7 
(Interventi di bonifica finanziabili)
1. Gli interventi di bonifica finanziabili possono avere ad oggetto i 
seguenti manufatti e materiali, a vista o di accesso diretto, sia di tipo 
compatto che friabile:
a) lastre, pannelli e tegole utilizzate per la copertura di tetti o 
prospetti di edifici o per la costruzione di pareti divisorie, per condotte 
per acquedotto, rete nera, canne fumarie o di esalazione, serbatoi per acqua 
potabile, componenti connessi all’installazione ed all’utilizzo dei manufatti 
medesimi;
b) impasti di resine sintetiche contenenti amianto con impiego prevalente 
nella realizzazione di piastrelle per pavimentazione;
c) componenti di apparecchiature di utilizzo civile o industriale 
nell’ambito pubblico;
d) rivestimenti coibenti di apparecchiature ed impianti.
              
                 ARTICOLO 8 
(Soggetti beneficiari del contributo regionale)
1. La Regione concede contributi a Province, Comuni, singoli o associati, 
e Comunità montane per i seguenti interventi:
a) bonifica di edifici pubblici o comunque destinati a servizi pubblici;
b) informazione della popolazione e aggiornamento periodico in materia. 
2. Gli interventi di bonifica, di cui all’articolo 7 e quelli relativi 
allo smaltimento e alla rimozione dell’amianto, sono compiuti dalle imprese di 
cui all’articolo 12, comma 4, della l. 257/1992 utilizzando personale in 
possesso dei titoli di abilitazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera 
h), della stessa legge.
              
                 ARTICOLO 9 
(Modalità di concessione dei contributi)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui all’articolo 8, che 
intendono beneficiare del contributo regionale, devono presentare domanda, 
corredata da una relazione tecnica sullo stato del materiale, secondo le 
modalità definite, con proprio provvedimento, dalla Giunta regionale.
2. I contributi sono concessi sulla base di una graduatoria che ha 
validità annuale, distinta:
a) per tipologia di soggetto ammissibile a contributo;
b) per tipologia di intervento di bonifica.
3. La graduatoria, di cui al comma 2, lettera a), è predisposta dalla 
Giunta regionale sulla base delle priorità individuate con deliberazione da 
adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge.
4. La graduatoria, di cui al comma 2, lettera b), tiene principalmente 
conto:
a) degli elementi informativi indicati nella notifica della presenza di 
manufatti contenenti amianto prodotta all’Azienda sanitaria locale 
territorialmente competente;
b) dell’entità del materiale smaltito in relazione alle quantità totali 
presenti sul territorio del Comune nel quale insiste la struttura da 
bonificare.
5. Le domande che non possono essere soddisfatte per mancanza di fondi o 
rinuncia del richiedente per giustificato motivo sono, a richiesta dei 
soggetti interessati, mantenute valide per l’anno successivo e considerate 
come nuove domande.
              
             ARTICOLO 10 
(Entità dei contributi)
1. Il 70 per cento dell’importo globale dello stanziamento regionale 
annuale è riservato al finanziamento dei progetti presentati per gli 
interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), così ripartito:
a) interventi di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, numeri 
1), 2) e 3): 15 per cento ciascuno;
b) interventi di cui alla tabella A, numero 4): 25 per cento.
2. In riferimento agli interventi di cui alla Tabella A, numeri 1) e 3), 
il contributo è concesso nella misura massima del 40 per cento della spesa 
ritenuta ammissibile riferita ad ogni intervento che viene proposto; il 
contributo attribuibile per ogni singolo intervento non può comunque superare 
gli importi massimi fissati dalla Tabella B, allegata alla presente legge.
3. I criteri per la definizione della spesa ammissibile sono determinati 
con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il contributo per l’intervento di cui all’articolo 8, comma 1, lettera 
b), è erogato nella misura fissa di euro 2000,00 per la dimostrata 
effettuazione dell’informazione.
              
                ARTICOLO 11 
(Discariche per lo smaltimento dell’amianto)
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, la Regione provvede all’individuazione di idonei siti per lo 
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
              
                

                  TITOLO III

         PRESENZA DI AMIANTO NATURALE

         ARTICOLO 12

(Attività estrattiva delle pietre verdi)
1. E’ vietata la coltivazione delle cave di pietre verdi facenti parte 
dei gruppi A, B, C di cui all’allegato I della deliberazione del Consiglio 
regionale 105/1996, qualora il volume di materiale caratterizzato da un 
rilascio di fibre superiore alla norma, rilevato dall’ARPAL, ecceda all’1 per 
cento del volume totale del materiale oggetto di coltivazione.
2. Nelle cave, di cui al comma 1, sono adottate le necessarie azioni di 
messa in sicurezza anche con riferimento agli impianti esistenti, ai fini del 
ripristino dello stato dei luoghi ed a tutela dell’ambiente e della salute 
pubblica.
              
       ARTICOLO 13 
(Gestione delle terre e rocce da scavo in presenza di pietre verdi)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, la Giunta regionale emana un regolamento per la tutela ambientale e 
sanitaria in attuazione del disposto dell’allegato II della DCR 105/1996 in 
relazione alle movimentazioni, lavorazioni e sbancamenti di terreno per la 
realizzazione di qualsiasi opera edilizia e/o infrastrutturale in presenza dei 
litotipi di cui ai gruppi A, B e C dell’allegato 1 del Piano di cui 
all’articolo 2 e dei depositi naturali da essi derivati.
2. La presenza del minerale è comunque menzionata nel permesso a 
costruire che viene rilasciato o nella dichiarazione d’inizio attività.
3. Nel caso in cui si incontrino materiali contenenti amianto non 
precedentemente individuati, deve essere immediatamente avvisata l’Azienda 
sanitaria locale competente per territorio che prescrive le misure che devono 
essere adottate per salvaguardare dal rischio amianto e da qualsiasi altro 
eventuale rischio i lavoratori e la popolazione interessata, inclusa la 
sospensione dei lavori.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza di cui 
all’allegato II della DCR 105/1996 o delle eventuali indicazioni inserite 
nella revisione del Piano di cui all’articolo 2, gli Enti competenti possono 
chiedere all’Azienda sanitaria locale l’emissione di ordinanza di sospensione 
immediata dei lavori prescrivendo contestualmente i provvedimenti da adottarsi 
nei confronti del trasgressore ed il vincolo a porre in sicurezza il sito.
              
                

                  TITOLO IV

          SORVEGLIANZA SANITARIA

               

        ARTICOLO 14 
(Prevenzione e sorveglianza sanitaria)
1. Le strutture territoriali dei Dipartimenti di Prevenzione delle 
Aziende sanitarie locali, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina 
Legale e del Lavoro dell’Università degli Studi di Genova ed in relazione alle 
risultanze espresse dalla Commissione regionale di cui all’articolo 3, 
predispongono gli opportuni piani di vigilanza finalizzati alla prevenzione e 
riferiti agli ambienti di lavoro.
2. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali 
predispongono e attuano attraverso le strutture di cui al comma 1, in base 
agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all’articolo 3, 
destinati programmi di sorveglianza periodica e prevenzione a soggetti 
iscritti nel Registro regionale degli esposti.
3. I programmi di cui al comma 1 sono attuati a livello di Distretto in 
collaborazione con i medici di medicina generale.
4. Presso il Dipartimento di Prevenzione di ciascuna Azienda sanitaria 
locale deve essere predisposto, sulla base di un protocollo adottato a livello 
regionale, un programma di sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex 
esposti all’amianto del proprio territorio.
5. Si intendono per lavoratori esposti quei lavoratori che sono addetti 
ad operazioni di manipolazione di materiali e manufatti contenenti amianto a 
fini di bonifica e smaltimento. 
6. Si intendono per lavoratori ex esposti tutti quei lavoratori che a 
qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o materiali o manufatti contenenti 
amianto iscritti nel registro di cui all’articolo 15.
7. Ai lavoratori ex esposti è in ogni caso assicurata la diagnostica e la 
specialistica più avanzata e gratuita.
8. Il programma di sorveglianza sanitaria si applica, altresì, ai 
lavoratori esposti o ex esposti a fibre minerali artificiali.
9. L’attuazione del programma di sorveglianza di cui al comma 4 ha inizio 
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
              
         ARTICOLO 15 
(Registri regionali delle esposizioni)
1. La Giunta regionale stipula specifiche convenzioni per l’ampliamento 
delle indagini anche ad altre neoplasie correlabili all’esposizione 
all’amianto autorizzando, altresì, la classificazione in apposito registro 
delle lavorazioni a rischio amianto e la classificazione dei siti di 
particolare rilevanza per la presenza di amianto ed iscrivendo in apposito 
registro i lavoratori esposti ad amianto nelle lavorazioni di cava o di 
frantumazione della roccia.
2. La Giunta regionale affida all’IST, quale soggetto titolare della 
funzione di tenuta dei registri, l’incarico di effettuare una stima dei tumori 
dei polmoni e degli altri tumori asbesto correlati.
3. I registri sono aggiornati con cadenza annuale.
4. L’IST, nello svolgimento dell’incarico di cui al comma 2, si collega 
con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dalle vigenti 
normative.
              
            ARTICOLO 16 
(Sostegno alle persone affette da patologie asbesto correlate)
1. La Regione interviene a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie sostenute dalle persone affette da malattie correlabili 
all’amianto, residenti nel territorio regionale, nel periodo intercorrente fra 
la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia 
correlabile all’esposizione professionale o extraprofessionale all’amianto e 
la conclusione del relativo procedimento.
2. La Regione garantisce, altresì, le prestazioni diagnostiche necessarie 
all’accertamento della malattia e la tutela legale alle persone con patologia 
accertata, individuando un limite di reddito con apposito provvedimento 
adottato da parte della Giunta regionale.
3. Le domande per l’accesso alle prestazioni e per la concessione dei 
contributi sono presentate all’Azienda sanitaria locale, presso la sede del 
Distretto competente per territorio in base alla residenza della persona 
interessata, corredate dalla documentazione di spesa e di copia della domanda 
per il riconoscimento della malattia professionale.
4. Le Aziende sanitarie locali provvedono alla corresponsione dei 
contributi, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al 
comma 3.
5. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della 
conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al 
coniuge o, in mancanza, agli eredi legittimari, fiscalmente a carico del 
deceduto nell’ultimo periodo di imposta. La Giunta regionale rimborsa 
annualmente alle Aziende sanitarie locali le spese corrisposte per le finalità 
di cui al comma 1.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità 
per garantire l’esenzione della compartecipazione alla spesa per gli 
accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all’amianto e per 
gli accertamenti preventivi dei lavoratori operanti nelle aziende che inviano 
la relazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), della l. 257/1992.
              
            ARTICOLO 17 
(Finanziamento della ricerca)
1. La Regione, nell’ambito della ripartizione della spesa sanitaria, 
assegna stanziamenti alle Aziende sanitarie locali e/o agli Istituti di 
Ricerca operanti sul territorio regionale per la realizzazione di progetti di 
ricerca sulla prevenzione e sul trattamento delle malattie correlabili 
all’amianto.
2. La Regione può concedere contributi a sostegno delle iniziative 
documentate promosse dalle associazioni per la lotta all’amianto e delle 
vittime dell’amianto iscritte al registro di cui al decreto legislativo 4 
dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non 
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
3. La domanda per la concessione del contributo, di cui al comma 2, è 
presentata al competente Dipartimento dell’Assessorato alla Salute, entro il 
30 giugno di ogni anno, corredata dal programma annuale di attività e dal 
relativo preventivo di spesa.
              
       ARTICOLO 18 
(Sportelli di assistenza ad esposti ed ex esposti)
1. La Regione Liguria istituisce nei territori a maggiore incidenza di 
mesotelioma uno “Sportello Amianto” tramite l’Azienda sanitaria locale 
interessata, stipulando eventuali accordi con il Comune più colpito da 
malattie asbesto correlate, allo scopo di fornire informazioni sulla 
legislazione e quant’altro utile ai fini dell’informazione ai lavoratori 
esposti ed ex esposti in relazione ai rischi cui sono o sono stati sottoposti, 
nonché al diritto alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 14.
              
             ARTICOLO 19 
(Catasto delle aree a rischio amianto)
1. E’ istituito presso il Dipartimento competente della Giunta regionale 
il Catasto delle aree a rischio amianto.
              
                ARTICOLO 20 
(Pianificazione territoriale comunale)
1. I Comuni, nella redazione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) di cui 
all’articolo 38 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge 
urbanistica regionale) e successive modifiche e integrazioni, le Province e la 
Regione, nel formulare il parere previsto dall’articolo 39 della sopracitata 
l.r. 36/1997, valutano l’eventuale presenza di conformazioni geologiche che 
denotano la presenza di amianto e che possono comportare un rischio per la 
salute e l’ambiente.
2. La Regione, in attuazione dell’articolo 65 della l.r. 36/1997, 
provvede altresì a mantenere aggiornato il censimento di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera b).
              
              ARTICOLO 21 
(Vigilanza)
1. La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 
disciplina le attività e i soggetti di vigilanza secondo le norme regionali e 
statali vigenti in materia.
              
                ARTICOLO 22 
(Sanzioni)
1. In caso di inadempienza totale o parziale, rilevata dalle Aziende 
sanitarie locali, da parte dei soggetti attuatori che devono ottemperare al 
disposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), si applicano le 
seguenti sanzioni: 
a) per la produzione di autonotifica incompleta nella segnalazione di 
parti visibili di prodotti o materiali contenenti amianto, viene formulata la 
prescrizione di integrazione della comunicazione da produrre entro trenta 
giorni dalla data della contestazione di accertamento ed applicata la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 516,46 a euro 2.582,28, se trattasi di 
materiale a matrice friabile, e di euro 258,23, se trattasi di materiale a 
matrice compatta; 
b) per l’errore di classificazione dei materiali contenenti amianto in 
matrice friabile comunque indicati nell’autonotifica, viene formulata la 
prescrizione di presentazione della scheda di autonotifica modificata entro 
trenta giorni dalla data della contestazione ed applicata la sanzione 
amministrativa pecuniaria di euro 516,46; 
c) per l’omessa autonotifica, viene formulata la prescrizione di 
presentazione della scheda di autonotifica entro trenta giorni dalla data 
della contestazione ed applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
2.582,28 a euro 5.164,57, se trattasi di materiale a matrice friabile, e da 
euro 516,46 a euro 1.032,91, se trattasi di materiale a matrice compatta;
d) per inesattezze formali contenute nelle schede di autonotifica viene 
formulata la prescrizione di presentazione della scheda di autonotifica 
corretta entro trenta giorni dalla data della contestazione ed applicata la 
sanzione della diffida amministrativa.
2. Alla mancata presentazione del rapporto di aggiornamento periodico 
relativo alla presenza di manufatti contenenti amianto da parte dei soggetti 
attuatori che devono ottemperare al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettere a) e b), viene applicata la sanzione prevista al comma 1, lettera a).
3. In caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 1, si 
applica l’articolo 650 del Codice Penale.
4. Avverso l’applicazione delle sanzioni erogate è ammesso ricorso al 
Sindaco del Comune nel quale è ubicata la struttura o l’impianto.
5. Chi detiene materiali o manufatti contenenti amianto non notificati, 
qualora provveda in modo volontario entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge alla notifica secondo quanto previsto 
all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), beneficia dell’applicazione di una 
penalità fissata in euro 129,11, se trattasi di segnalazione di amianto in 
matrice compatta, ed euro 387,34, se trattasi di segnalazione di amianto in 
matrice friabile. L’ammontare delle penalità deve essere corrisposto all’atto 
della regolarizzazione della comunicazione, versando tale importo a favore 
della Azienda sanitaria locale competente per territorio.
6. L’applicazione e la esazione delle sanzioni e delle penalità 
pecuniarie avviene ai sensi e per gli effetti della legge regionale 14 aprile 
1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative e 
pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e 
polizia veterinaria).
7. Le azioni di rimozione, confinamento ed incapsulamento che vengono 
compiute sui materiali e manufatti o impianti che contengono amianto e non 
rispettano il disposto del Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
1.000,00 a euro 10.000,00.
8. Le attività di cava e di trattamento del materiale estratto, eseguite 
in difformità alle indicazioni di cui agli articoli 12 e 13, sono punite con 
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 100.000,00.
9. Nel caso di estrazione di materiali di cava contenenti amianto, 
attuata senza osservare gli obblighi previsti dall’allegato II della DCR 
105/1996 e dai successivi aggiornamenti del Piano di cui all’articolo 2, comma 
1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 
500,00 per ogni metro cubo di materiale movimentato, scavato o riportato. 
10. Alla terza irrogazione di sanzioni in base al comma 9, la Regione 
effettua la relativa segnalazione al competente Ministero per l’applicazione 
dell’articolo 15, comma 5, della l. 257/1992.
              
                 TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

                

              
            
ARTICOLO 23
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall¡¦attuazione della presente legge si provvede 
con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato 
di previsione della spesa del bilancio per l¡¦anno finanziario 2009:
ƒ{ prelevamento di quota di euro 50.000,00 dall¡¦U.P.B. 18.107 ¡§Fondo 
speciale di parte corrente¡¨;
ƒ{ iscrizione di euro 50.000,00 all¡¦U.P.B. 9.109 ¡§Servizi di Igiene e 
Veterinaria¡¨.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di 
bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall¡¦attuazione dell¡¦articolo 4, comma 4, si 
provvede annualmente con gli stanziamenti, in termini di competenza e di 
cassa, dell¡¦U.P.B. 18.102 ¡§Spese di funzionamento¡¨.
              
       ARTICOLO 24 
(Norma transitoria)
1. I modelli per le domande di contributo, di cui alla presente legge, 
sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino 
medesimo.
2. In sede di prima applicazione la Commissione di cui all’articolo 3 è 
costituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e 
farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 6 marzo 2009
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)

 
               A (Articolo 10) (Classificazione degli interventi)

1) Rimozione di manufatti in matrice compatta di peso sino a kg. 1000.
2) Rimozione di manufatti in matrice compatta di peso compreso tra i kg. 
   1001 ed i kg. 4500.
3) Rimozione di manufatti in matrice compatta di peso oltre i kg. 4500.
4) Rimozione di materiali in matrice friabile senza alcun limite di 
   quantità o tipologia.
ALLEGATO 2 
    
    
    
TABELLA B (Articolo 10) (Importo massimo dei contributi erogabili per tipologie
di intervento)

- Euro 1.000,00 per gli interventi di cui alla Tabella A, numero 1).
- Euro 2.500,00 per gli interventi di cui alla Tabella A. numero 2).
- Euro 5.000,00 per gli interventi di cui alla Tabella A, numero 3).
- Euro 5.000,00 per gli interventi di cui alla Tabella A, numero 4).


Nessun commento:

Posta un commento